Premessa
La direttiva 2018/1910/UE ha modificato la direttiva 2006/112/CE in materia di IVA, prevedendo una nuova disciplina per le cessioni intracomunitarie.
In ragione di ciò, il Regolamento UE 4.12.2018 n. 1912, modificando il Regolamento UE 15.3.2011 n. 282, ha introdotto specifiche presunzioni relative all’effettuazione delle anzidette cessioni intracomunitarie.
La nuova disciplina, prevista dalla direttiva 2018/1910/UE e dal Regolamento UE 282/2011, diviene efficace a decorrere dall’1.1.2020.
La nuova disciplina
Con Circolare 12 maggio 2020, n. 12, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, come previsto dall’art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/ 2011, applicato in Italia dal 1° gennaio 2020.
In merito alla presunzione di avvenuto trasporto o spedizione, nel documento viene precisato che:
- Per provare l’avvenuto trasporto intracomunitario, nel documento devono essere individuabili gli operatori coinvolti (cedente, vettore e cessionario), ed i dati necessari a definire l’operazione a cui si riferiscono.
- Vanno conservate le relative fatture di vendita, la certificazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat;
- Il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, deve essere in possesso di almeno due documenti comprovanti l’operazione, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente.
- Le autorità fiscali dei Paesi UE conservano comunque la facoltà di superare la presunzione dell’avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria, ad esempio qualora l’Amministrazione finanziaria venga in possesso di elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato.
Prova delle cessioni intracomunitarie
Il nuovo art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011 introduce una presunzione relativa al trasporto o spedizione dei beni da uno Stato membro ad un altro Stato o territorio della Comunità, con riferimento al regime di esenzione (non imponibilità IVA) proprio delle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 138 della direttiva 2006/112/CE.
Presunzioni
A norma dell’art. 45-bis, par. 1, del Regolamento UE 282/2011, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati in un altro Stato membro della UE, in uno dei casi seguenti:
- Il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il veditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori individuati dal Regolamento medesimo (“lettera A”), rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente;
- Oppure il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi individuati dal Regolamento (“lettera A”), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori anch’essi individuati dal Regolamento (“lettera B”), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente;
Il venditore è in possesso di:
- una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica:
- la data di rilascio;
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo dei beni (nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto);
- l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente;
- nonché almeno due degli elementi di prova non contraddittori (“lettera A”), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi individuati dal Regolamento (“lettera A”) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori (“lettera B”), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.
La dichiarazione scritta, rilasciata dall’acquirente al fornitore, deve essere rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione intracomunitaria.
La presunzione può essere rifiutata dall’Amministrazione finanziaria.
Elementi di prova non contraddittori (lettera a)
L’art. 45-bis, par. 3, del Regolamento UE 282/2011 individua, come elementi di prova della spedizione o del trasporto, i vari documenti relativi al trasporto o alla spedizione:
Si tratta, a titolo esemplificativo:
- del documento di trasporto;
- della lettera CMR firmata;
- della polizza di carico;
- della fattura relativa al trasporto aereo;
- della fattura emessa dallo spedizioniere.
Elementi di prova non contraddittori (lettera b)
Gli ulteriori elementi di prova non contraddittori, di cui all’art. 45-bis, par. 3, del Regolamento UE 282/2011, sono rappresentati dai documenti seguenti:
- la polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- i documenti ufficiali rilasciati da una pubblica Autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- la ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione, che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
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