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La legge di bilancio 2018 definisce i mezzi di pagamento per le procedure di acquisto carburanti, ai fini della deducibilità delle spese e detrazione dell’iva. Dal 1 Luglio 2018, infatti, entreranno in vigore nuove regole. Queste riguarderanno anche la fatturazione elettronica. Lo scopo di tali misure è contrastare l’evasione e le frodi nel settore del commercio e acquisto carburanti.

La legge di bilancio 2018 su acquisto carburanti e fatturazione

La legge di bilancio 2018, all’interno dell’articolo 164, prevede l’adozione di nuove regole per quanto riguarda l’acquisto carburanti. Nell’articolo 164, ovvero, viene affermato che dal 1 Luglio 2018 le spese carburanti saranno deducibili e detraibili solo se pagate tramite carte di credito, di debito o prepagate.

E’ quanto viene ribadito anche all’interno del nuovo articolo 19 bis del Decreto 633/1972. In esso si afferma, infatti, che le deducibilità e detraibilità di spese e iva, per quanto concerne l’acquisto di carburanti, dipenderanno dal tipo di pagamento adottato. I soggetti passivi iva, peraltro, non saranno più tenuti a compilare la scheda carburante. Le spese riportate, però, dovranno essere provate da metodi di pagamenti tracciabili.

La Legge di Bilancio 2018 introduce anche l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti titolari di impianti di benzina e partita iva. Dal 1 Luglio 2018 tale obbligo sussisterebbe, tuttavia, solo se la richiesta di fattura avviene nel giorno stesso della vendita, con alcune eccezioni. Non vi è obbligo di fatturazione elettronica, infatti, se la fornitura di carburanti è effettuata al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione. In questo caso il rivenditore dovrà solo trasmettere il corrispettivo all’Agenzia delle Entrate. Sono esonerati da tale adempimento, inoltre, tutti i possessori di regimi fiscali di vantaggio.

Sulle questioni sopra riportate, nel mese di Aprile 2018 si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate. I suoi chiarimenti riguardano sia i metodi di pagamento, che la fatturazione elettronica.

Acquisto carburanti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Il 4 Aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha definito meglio i metodi di pagamento accettati per detrarre l’iva e dedurre le spese di acquisto carburanti. Oltre che ai carburanti, l’Agenzia delle Entrate fa rimando anche ai lubrificanti.

Nel provvedimento 73203 dell’Agenzia viene affermato che, al fine di ottenere la detrazione iva e deducibilità della spesa, sono idonei tutti le modalità di pagamento tracciabili. Ciò vuol dire che l’Agenzia, oltre ai metodi previsti dalla Legge di Bilancio 2018, ne aggiunge degli altri. Tra di essi troviamo gli assegni circolari (bancari e non), vaglia, bonifici, nonché bollettini postali e addebiti diretti. Si tratta ovvero di tutte le tipologie di pagamento tracciabili, eccetto denaro contante.

Queste regole non si applicano, però, soltanto quando il pagamento del carburante avviene nell’immediato. L’adempimento deve essere rispettato anche qualora il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto a quello dell’ottenimento del servizio. L’Agenzia delle Entrate, in definitiva, nelle nuove regole sul commercio e acquisto carburanti, include anche i contratti di netting, tessere petrolifere e carte carburanti.

E’ logico comprendere che nelle intenzioni dell’Agenzia, unite a quelle della Legge di Bilancio 2018, vi è il contrasto all’evasione fiscale. Viene peraltro adottata un’unica normativa in materia di acquisto carburanti. In questo modo si risolvono le discordanze esistenti nei settori impositivi inerenti la deducibilità e detraibilità di acquisto carburanti.

L’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica
Con la Circolare 8/E del 30 Aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha emanato ulteriori chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica. Dal 1 Luglio 2018 tale obbligo sussisterebbe per tutti i rivenditori di carburante per autotrazione. Gli ambiti di pertinenza, in particolare, sono in primo luogo la vendita di carburanti per motori, a benzina o diesel. In secondo luogo, le prestazioni di lavoro rese da contraenti appaltatori. Infine, le forniture svolte a favore delle pubbliche amministrazioni.

Nella Circolare l’Agenzia chiarisce pure che alcune tipologie di vendite di carburanti rimangono escluse da tale obbligo. Almeno fino al 31 dicembre 2018. Tra le tipologie escluse vi sono le cessioni di carburanti per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento e attrezzi vari. Per tali varietà, infatti, non ricadrebbe l’obbligo di fattura elettronica dal 1 Luglio 2018, bensì dal 1 Gennaio 2019.

Dal 1 Luglio 2018, in definitiva, i rifornimenti di carburante fatti in esercizio d’impresa, arte o professione da parte di titolari di partita Iva, dovranno essere certificati con fattura elettronica. Sono esonerati dalla fatturazione elettronica soltanto gli acquisti di carburante effettuati da privati consumatori.

Cosa fare per adeguarsi alle nuove regole
Chi non si adegua alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 e dell’Agenzia delle Entrate sarà soggetto a sanzioni. Queste vengono applicate qualora ci sia una violazione di qualsiasi obbligo inerente le procedure di acquisto carburanti. Tra esse troviamo cioè le irregolarità in seno alla documentazione, registrazione e individuazione di qualunque operazione soggetta a iva.

In particolare, la sanzione prevista in caso di mancato adempimento va dal 90 % al 180 % dell’imposta, con un minimo di 500 euro. Se la violazione, invece, incide sulla liquidazione del tributo, l’ammenda andrà da 250 a 2000 euro.

In caso di dubbi sulla nuova normativa, Studio Trevisan può offrirti consulenze dedicate.

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